Legge 25 febbraio 1956, n. 122 Art. 4
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - CASSIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO