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Legge 20 febbraio 1956, n. 106 · Legge 20 febbraio 1956, n. 106 — Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennita' previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonche' fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47

Legge 20 febbraio 1956, n. 106 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

E' concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000 a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare. All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' esistenti sul capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1955-56 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che ha prorogato le disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.