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Legge 20 febbraio 1956, n. 106 · Legge 20 febbraio 1956, n. 106 — Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennita' previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonche' fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47

Legge 20 febbraio 1956, n. 106 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, potranno, altresi', presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione della indennita' prevista dall' art. 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , o della indennita' sostitutiva di quella predetta, stabilita dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039 , i marittimi militarizzati infortunati nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge predetta e dai decreti sopracitati, o gli aventi causa di tali marittimi, in caso di morte di questi ultimi.