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Legge 4 febbraio 1956, n. 54 · Legge 4 febbraio 1956, n. 54 — Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato

Legge 4 febbraio 1956, n. 54 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare, al termine del decennio di cui al predetto art. 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.