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Legge 4 febbraio 1956, n. 54 · Legge 4 febbraio 1956, n. 54 — Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato

Legge 4 febbraio 1956, n. 54 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

((I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonche' ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.))