Legge 4 febbraio 1956, n. 54 Art. 1
Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare italiano, verra' operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto Mobiliare italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723 , e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425 , al fine di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari. I crediti di capitale ed interesse gia' trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell' art. 11 lettera a) della legge 10 agosto 1950, n. 646 , sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative: legge 21 agosto 1949, n. 730 ; legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1 ; legge 30 luglio 1950, n. 723 ; legge 4 novembre 1950, n. 922 .
Verweist auf
- Legge 4 febbraio 1956, n. 54 Art. 11