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Legge 29 dicembre 1955, n. 1342 · Legge 29 dicembre 1955, n. 1342 — Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forli'

Legge 29 dicembre 1955, n. 1342 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.