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Legge 29 dicembre 1955, n. 1342 · Legge 29 dicembre 1955, n. 1342 — Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forli'

Legge 29 dicembre 1955, n. 1342 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I sussidi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ispettorato provinciale o compartimentale dell'agricoltura, o ad altri uffici di Stato, o questi abbiano proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.