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Legge 23 dicembre 1955, n. 1368 · Legge 23 dicembre 1955, n. 1368 — Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952

Legge 23 dicembre 1955, n. 1368 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'esercizio delle facolta' previste dai precedenti articoli dovra' essere fatto valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli effetti di esso avranno decorrenza dal 1 agosto 1952. Le pensioni liquidate a seguito dell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 1, determinate sulla base della media annua delle retribuzioni conseguite nel triennio anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro, saranno rivalutate ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .