Legge 23 dicembre 1955, n. 1346 Art. 2
Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956.
Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956.