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Legge 23 dicembre 1955, n. 1309 · Legge 23 dicembre 1955, n. 1309 — Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccita'

Legge 23 dicembre 1955, n. 1309 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le modalita' per la concessione dei prestiti e mutui nonche' dei contributi di cui alla presente legge saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione sarda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.