Legge 23 dicembre 1955, n. 1309 Art. 7
Le modalita' per la concessione dei prestiti e mutui nonche' dei contributi di cui alla presente legge saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione sarda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.