Legge 22 dicembre 1955, n. 1366 Art. 2
Alla spesa di cui al precedente articolo si provvedera' per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, e per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.