Legge 21 dicembre 1955, n. 1310 Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-1956. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.