Legge 14 dicembre 1955, n. 1313 Art. 1
Il limite di spesa di lire 180.000.000 entro cui, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 3 , il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto" e' elevato a lire 260.000.000.