Legge 14 dicembre 1955, n. 1296 Art. 2
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - accertera' la consistenza degli oneri indicati all'art. 1 e comunichera' alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.