Legge 14 dicembre 1955, n. 1295 Art. 2
Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 sara' provveduto per l'esercizio 1955-56, con nota di variazione da gravare sul bilancio del Ministero del tesoro.
Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 sara' provveduto per l'esercizio 1955-56, con nota di variazione da gravare sul bilancio del Ministero del tesoro.