Legge 14 dicembre 1955, n. 1289 Art. 2
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.