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Legge 9 novembre 1955, n. 1122 · Legge 9 novembre 1955, n. 1122 — Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"

Legge 9 novembre 1955, n. 1122 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono. Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.