Legge 9 novembre 1955, n. 1122 Art. 10
All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.