Legge 2 novembre 1955, n. 1116 Art. 2
La maggiore spesa di lire 85.000.000 di cui al precedente articolo verra' erogata in cinque rate consecutive di lire 17.000.000 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955.
La maggiore spesa di lire 85.000.000 di cui al precedente articolo verra' erogata in cinque rate consecutive di lire 17.000.000 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955.