Legge 31 ottobre 1955, n. 971 Art. 6
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa straordinaria di lire 11.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.