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Legge 31 ottobre 1955, n. 969 · Legge 31 ottobre 1955, n. 969 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956

Legge 31 ottobre 1955, n. 969 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

E' stabilito per l'esercizio finanziario 1955-56, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite di impegno di L. 1.405.000.000 di cui: 1) lire 5.000.000 per la concessione: a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261; b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore di Comuni e di istituti autonomi per le case popolari; 2) lire 1.250.000.000 in dipendenza, degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione: a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari; b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra; 3) lire 150.000.000 per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati da eventi bellici autorizzati dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ;