Legge 31 ottobre 1955, n. 965 Art. 1
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.