Legge 31 ottobre 1955, n. 964 Art. 1
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.