Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 · Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 — Disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 Art. 3 In KraftAmtlicher Text Nei casi di cui agli articoli precedenti dovra' sempre essere indicato il luogo e la data di nascita. ← Vorherige · Art. 2 Inhalt Art. 4 · Nächste →