Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 Art. 1
L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa: 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento.