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Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 · Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 — Disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile

Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa: 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento.