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Legge 30 ottobre 1955, n. 1067 · Legge 30 ottobre 1955, n. 1067 — Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza

Legge 30 ottobre 1955, n. 1067 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437 , si applicano anche per tutta la durata degli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 per le spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi. Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture di credito e' elevato, limitatamente agli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue: 1) per le aperture di credito a favore dei prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano, Na poli, Roma, Torino e Venezia a................ L. 200.000.000 2) per le aperture di credito a favore di altri funzionari delegati a................... " 100.000.000