Legge 24 ottobre 1955, n. 990 Art. 37
CAPO III Del trattamento di previdenza.
Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.