Legge 24 ottobre 1955, n. 963 Art. 3
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono stabiliti in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 2).