Legge 24 ottobre 1955, n. 963 Art. 1
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.