Legge 24 ottobre 1955, n. 1078 Art. 2
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ("Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri").