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Legge 24 ottobre 1955, n. 1076 · Legge 24 ottobre 1955, n. 1076 — Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951

Legge 24 ottobre 1955, n. 1076 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge il Ministero dell'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dette aperture di credito possono essere disposte sino al limite massimo di lire 400.000.000.