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Legge 18 ottobre 1955, n. 989 · Legge 18 ottobre 1955, n. 989 — Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53

Legge 18 ottobre 1955, n. 989 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto stabiliti con le tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, sono concesse, dal 1 luglio 1951, alle identiche condizioni e nelle medesime quantita' e qualita' previste per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari dell'Esercito, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia venuti a trovarsi in una delle seguenti posizioni di servizio: allievi delle scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare atletiche; militari in servizio in sedi malariche; militari alle esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.