Legge 4 agosto 1955, n. 725 Art. 3
Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 sara' provveduto con riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con suo decreto, negli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.