Legge 4 agosto 1955, n. 724 Art. 1
Per la costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento e' autorizzata una maggiore spesa di importo non superiore a lire 370.000.000.
Per la costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento e' autorizzata una maggiore spesa di importo non superiore a lire 370.000.000.