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Legge 4 agosto 1955, n. 707 · Legge 4 agosto 1955, n. 707 — Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti: "Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" e' composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designera' il presidente. I sindaci gia' nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".