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Legge 4 agosto 1955, n. 707 · Legge 4 agosto 1955, n. 707 — Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

All'art. 30 e' aggiunto il seguente comma: "Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza".