Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 18
All'art. 30 e' aggiunto il seguente comma: "Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza".
Verweist auf
- Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 30