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Legge 4 agosto 1955, n. 707 · Legge 4 agosto 1955, n. 707 — Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , sono apportate le seguenti modificazioni: Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico (devono assumere una delle denominazioni appresso indicate: a) Cassa rurale di.........(indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata; b) Cassa artigiana di....... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata; c) Cassa rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata. Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza. Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane". Le "Casse" gia' costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto e' disposto nel primo comma".