Legge 4 agosto 1955, n. 691 Art. 9
Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 . Il Commissario per il turismo puo' tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente art. 4 il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilita' o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione e' subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.
Verweist auf
- Legge 4 agosto 1955, n. 691 Art. 16
- Legge 4 agosto 1955, n. 691 Art. 4