Legge 20 giugno 1955, n. 519 Art. 1
La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio; b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario; c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe; d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali; e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione ((non inferiore a sei anni)) e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque. Non e' richiesto il minimo di anzianita' di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).