Legge 15 giugno 1955, n. 513 Art. 6
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.