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Legge 15 giugno 1955, n. 513 · Legge 15 giugno 1955, n. 513 — Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie

Legge 15 giugno 1955, n. 513 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le opere dopo il collaudo, saranno consegnate dal Ministero dei lavori pubblici a quello della difesa (Aeronautica) anche per singoli lotti capaci di utile funzionamento; per le opere integrative previste al secondo comma dell'art. 3 e per quelle altre per le quali il Ministero della difesa (Aeronautica) ritenesse opportuna la consegna ad altre Amministrazioni statali ed agli enti di cui al predetto secondo comma, la consegna stessa potra' essere effettuata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici con l'intervento del predetto Ministero della difesa (Aeronautica).