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Legge 12 giugno 1955, n. 512 · Legge 12 giugno 1955, n. 512 — Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza

Legge 12 giugno 1955, n. 512 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, e' determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.