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Legge 21 maggio 1955, n. 463 · Legge 21 maggio 1955, n. 463 — Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche

Legge 21 maggio 1955, n. 463 Art. 4

TITOLO I. Costruzione di autostrade e strade

In KraftAmtlicher Text

Nei modi e nei termini previsti dall' art. 2410 del Codice civile , il concessionario e' autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, per un ammontare non superiore alla differenza tra la spesa di costruzione ed il contributo statale. L'emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale del credito e risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le Borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a) , b) e d) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, sono autorizzati - anche in deroga alle disposizioni statutarie - ad assumere le obbligazioni anzidette. Il concessionario puo' altresi' contrarre mutui con Istituti, Enti e Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio o a lungo termine, o con Istituti, Enti e Societa' di previdenza e di assicurazione, con l'Istituto delle Casse di risparmio italiane e con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.