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Legge 21 maggio 1955, n. 463 · Legge 21 maggio 1955, n. 463 — Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche

Legge 21 maggio 1955, n. 463 Art. 12

TITOLO II. Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche

In KraftAmtlicher Text

Gli autoveicoli "nuovi di fabbrica" ((...)) a quattro o piu' ruote motrici, adatti per l'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria, hanno diritto, per il periodo di cinque anni - a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone. Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione. Il beneficio tributario suddetto si applica anche agli autoveicoli con le stesse caratteristiche gia' in circolazione, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati richiedano al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della suindicata dichiarazione.