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Legge 3 maggio 1955, n. 408 · Legge 3 maggio 1955, n. 408 — Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi

Legge 3 maggio 1955, n. 408 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

L'armatore, che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' obbligato al pagamento dei contributi medesimi, o delle parti di essi non versate, anche per la quota, a carico dei marittimi arruolati. In tal caso l'armatore e' tenuto anche al versamento all'Ente di una somma aggiuntiva, pari alla quota di sua spettanza. La sorveglianza e il controllo sul regolare pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono demandati agli Ispettorati del lavoro e disciplinati dalle stesse norme in vigore per la sorveglianza e il controllo dell'adempimento degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali.