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Legge 3 maggio 1955, n. 389 · Legge 3 maggio 1955, n. 389 — Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'art. 30 del testo unico sulla finanza locale

Legge 3 maggio 1955, n. 389 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'art. 126 del testo unico sulla finanza locale non potra' essere aumentata. La facolta' prevista dal quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.