Legge 3 maggio 1955, n. 387 Art. 3
Alle stesse concessioni speciali di cui all'art. 1 puo' essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.