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Legge 3 maggio 1955, n. 369 · Legge 3 maggio 1955, n. 369 — Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie

Legge 3 maggio 1955, n. 369 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.