Legge 11 aprile 1955, n. 379 Art. 4
CAPO I. Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all' art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , viene eretta in ente morale con la denominazione "Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate", rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.